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Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Titolo IV del CCII

Dal piano attestato di risanamento al concordato preventivo: panoramica degli strumenti previsti dal Codice della crisi per affrontare il sovraindebitamento, la crisi e l’insolvenza.

Introduzione al Titolo IV del Codice della Crisi

Il Titolo IV del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), intitolato “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, costituisce il vero e proprio cuore pulsante della riforma del diritto concorsuale. 

A differenza dell’impostazione del vecchio sistema fallimentare, orientata prevalentemente alla punizione del debitore e alla liquidazione atomistica dei suoi beni, l’architettura del Titolo IV nasce con una filosofia ribaltata: favorire l’emersione tempestiva della crisi e privilegiare la continuazione dell’attività e il risanamento dei debiti attraverso soluzioni concordate. In questo quadro, il legislatore ha allestito un’ampia gamma di strumenti differenziati per dimensione, natura giuridica e gravità dello stato di crisi del debitore. L’obiettivo fondamentale è consentire una negoziazione protetta con i creditori prima che lo stato di insolvenza diventi irreversibile, evitando così il ricorso a procedure liquidatorie drastiche quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata.

Gli strumenti convenzionali e stragiudiziali (Capo I)

La prima fascia di strumenti disciplinata dal Titolo IV (articoli da 56 a 64) è destinata alle imprese commerciali e si caratterizza per un grado di ingerenza giudiziale ridotto o del tutto assente nella fase iniziale:

  • il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è uno strumento di natura prevalentemente stragiudiziale. L’imprenditore in stato di crisi o insolvenza predispone un piano industriale e finanziario volto a riequilibrare la propria situazione patrimoniale. Elemento cardine è l’attestazione rilasciata da un professionista indipendente, la quale deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il grande vantaggio di questo istituto risiede nel fatto che gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione del piano sono esenti da azioni revocatorie e da responsabilità penali per reati fallimentari qualora la procedura dovesse successivamente fallire (ossia dovesse essere dichiarata dal Tribunale la liquidazione giudiziale);
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII): sono patti stipulati tra l’imprenditore e i suoi creditori per ristrutturare l’indebitamento aziendale. L’accordo viene successivamente sottoposto all’omologazione del Tribunale. Di norma, l’accordo richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi (art. 57 CCII) e garantisce che i creditori estranei (ossia il restante 40% che non ha aderito) vengano integralmente soddisfatti entro tempi certi, ossia 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del credito.
    Tuttavia, l’articolo 60 del CCII disciplina la figura degli accordi di ristrutturazione agevolati, pensata per premiare l’imprenditore che agisce con tempestività senza penalizzare i terzi: se il debitore non richiede il blocco delle azioni esecutive (misure protettive) e non chiede dilazioni di pagamento (moratoria) per i creditori estranei, la soglia di adesione minima dei creditori scende dal 60% al 30%.

    Importante è esaminare l’articolo 61 del CCII, che disciplina una fattispecie di estrema importanza: gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Questa norma introduce un’eccezione rilevante al principio generale del diritto privato per cui i contratti vincolano soltanto chi li ha espressamente sottoscritti, consentendo di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti (ovvero dissenzienti) che appartengono a una determinata categoria omogenea.
    L’obiettivo dell’art. 61 è evitare che un singolo creditore o una ridotta minoranza possa bloccare un piano di risanamento finanziario valido e approvato dalla stragrande maggioranza dei creditori di pari grado.

    Per poter applicare l’efficacia estesa ai creditori dissenzienti, il legislatore richiede il rispetto rigoroso di quattro condizioni concorrenti:

    • raggruppamento in categorie omogenee: i creditori devono essere suddivisi in classi o categorie che raggruppino posizioni giuridiche e interessi economici omogenei (ad esempio: banche e intermediari finanziari, fornitori strategici, ecc.);
    • maggioranza qualificata del 75%: nella specifica categoria a cui si intende estendere l’accordo, devono aver espresso il proprio consenso formale creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti appartenenti a quella medesima categoria;
    • trattative corrette e informative trasparenti: tutti i creditori della categoria interessata devono essere stati informati tempestivamente dell’avvio delle trattative, posti in condizione di parteciparvi in buona fede e dotati di informazioni complete sulla situazione patrimoniale e sul piano dell’impresa;
    • principio del non peggioramento (no creditor worse off): l’accordo non può essere imposto ai dissenzienti se questi ultimi dimostrano che dall’esecuzione dell’accordo otterrebbero un soddisfacimento inferiore rispetto a quello che conseguirebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
  • la convenzione di moratoria (art. 62 CCII): si tratta di un accordo diretto a disciplinare in via provvisoria una situazione di crisi temporanea. Attraverso di essa, l’impresa e i propri creditori (o categorie omogenee di essi) concordano la sospensione temporanea delle scadenze dei debiti, la rinuncia ad azioni esecutive o la concessione di nuove linee di credito, concedendo all’azienda il tempo necessario per strutturare un piano di risanamento definitivo.
  • il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione – PRO (Capo I-bis)
    Introdotto nell’ordinamento italiano in recepimento della direttiva europea Insolvency (art. 64-bis CCII), il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione rappresenta una delle innovazioni più flessibili per le imprese commerciali sopra soglia. Questo strumento consente all’imprenditore di distribuire il valore generato dal piano in deroga al rigoroso ordine delle cause legittime di prelazione (ipoteche, pegni e privilegi), a condizione che il piano sia suddiviso in categorie o “classi” di creditori omogenee e che venga approvato dall’unanimità delle classi. Qualora tutte le classi votino a favore, il Tribunale omologa il piano, permettendo una ristrutturazione aziendale fortemente sartoriale ed efficiente.

Le procedure da sovraindebitamento e il raccordo con la liquidazione (Capo II)

Il Capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83) racchiude invece le procedure dedicate ai soggetti cosiddetti “sotto soglia”, ovvero consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprese minori. Queste procedure dialogano costantemente con la liquidazione controllata:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)
    È la procedura ad hoc per la persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Il consumatore presenta un piano di rientro sostenibile accompagnato da una relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Non è richiesto il voto o l’accordo dei creditori: il giudice omologa il piano valutando principalmente la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave o frode) e la sua effettiva capacità economica.
  • il concordato minore (art. 74 e ss. CCII)
    È la procedura di composizione della crisi riservata ai debitori non consumatori e non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Permette di formulare una proposta ai creditori che consenta la prosecuzione dell’attività d’impresa o professionale. La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  • le procedure familiari (art. 66 CCII)
    Consentono ai membri della stessa famiglia conviventi, o le cui situazioni di sovraindebitamento abbiano un’origine comune, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, riducendo drasticamente i costi procedurali e i tempi della giustizia.

L’intersezione tra queste procedure e la liquidazione controllata è determinante. Come stabilito dall’articolo 271 CCII, se un creditore avvia la richiesta di liquidazione controllata, al debitore viene garantita una “corsia preferenziale”: entro la prima udienza egli può paralizzare temporaneamente l’azione del creditore chiedendo un termine (fino a 60 giorni, prorogabili) per presentare domanda di accesso a una delle procedure del Titolo IV, Capo II (art. 67 o art. 76 CCII). Il legislatore, infatti, preferisce sempre tentare la via della ristrutturazione concordata prima di procedere alla vendita forzata di tutti i beni del debitore. 

Il Concordato Preventivo (Capo III)

Per le imprese commerciali di dimensioni medio-grandi (sopra le soglie dell’art. 2 CCII), la procedura regina del Titolo IV è il concordato preventivo (articoli 84 e seguenti). 

Il Codice opera una distinzione netta tra due tipologie:

  • Concordato in continuità aziendale (art. 84, comma 2, CCII): È la forma ordinaria prediletta dalla legge. Il soddisfacimento dei creditori avviene tramite i flussi di cassa operativi generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, sia essa diretta (mantenuta dall’imprenditore) o indiretta (tramite affitto o cessione dell’azienda a un nuovo soggetto). L’obiettivo primario è preservare la capacità produttiva dell’azienda ed i livelli occupazionali;
  • Concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII). Ha un carattere del tutto residuale ed è ammissibile solo a condizioni estremamente rigide. Per poter accedere al concordato liquidatorio, l’imprenditore deve apportare “finanza esterna” (risorse personali o di terzi) che incrementi l’attivo disponibile per i creditori di almeno il 10%, e la proposta deve garantire il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari.

Esempi concreti di applicazione pratica

Per comprendere come questi strumenti operino nella realtà, immaginiamo una media azienda metalmeccanica che, a causa del rincaro delle materie prime, accumula debiti verso banche e fornitori per 2 milioni di euro, pur mantenendo un portafoglio di ordini attivo. 

Anziché attendere l’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un fornitore, l’azienda si avvale dell’articolo 57 CCII stipulando un accordo di ristrutturazione dei debiti con la banca e i fornitori principali (che coprono il 65% del debito). Una volta omologato il piano dal Tribunale, la società congela temporaneamente il restante 35% dei crediti non aderenti e paga tutti i debiti dilazionandoli in 5 anni con il ricavato delle nuove commesse, salvando la produzione e i dipendenti.

In un contesto diverso, ipotizziamo un piccolo commerciante o professionista a cui un creditore notifichi un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata per debiti scaduti superiori a 50.000 euro. Sfruttando il combinato disposto degli articoli 271 e 76 del CCII, il professionista si costituisce in giudizio e chiede al giudice un termine di 60 giorni per depositare la documentazione relativa a un concordato minore. Presentando un piano che prevede la cessione di un solo locale commerciale non essenziale e la prosecuzione della propria attività per integrare i pagamenti, il debitore evita lo spossessamento totale del proprio patrimonio e blocca la liquidazione forzata d’ufficio. 

Gli strumenti di regolazione di cui al Titolo IV del CCII dimostrano così la loro natura adattabile: una vera e propria cassetta degli attrezzi giuridica che consente di calibrare la risposta dell’ordinamento in base alle specifiche caratteristiche del debitore, sostituendo al vecchio concetto di “fallimento-punizione” una moderna ed efficiente cultura della gestione e del risanamento della crisi.

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